Se le parti trovano una soluzione per la controversia, sottoscrivono un verbale di accordo che ha valore transattivo ai sensi dell'articolo 1965 del codice civile.
Nel caso in cui non si raggiunga un accordo, il conciliatore redige un verbale con cui indica che il tentativo ha avuto esito negativo.
Se l'utente non si presenta all'incontro, il conciliatore redige un verbale di mancata comparizione e la domanda è archiviata.
Ultimo aggiornamento: 16/02/2021 11:01.20